Riduci
EGIDA - Associazione Tutori Professionisti - via Pietro Micca n° 4 - Torino

lunedì 21 maggio 2012
Riduci
Lo Statuto dell'Associazione

STATUTO

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

E' costituita a norma dell'articolo 36 del Codice Civile, un'Associazione denominata "EGIDA - Associazione Tutori Professionisti".

L'Associazione ha sede in Torino, via Pietro Micca, 4.

L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, fonda il proprio operato sul valore cardine della "CENTRALITA, DELLA PERSONA", persona da intendersi nei suoi aspetti fisici, sentimentali, psicologici e spirituali. In altri termini l'Associazione si fonda su di una visione OLISTICA dell'uomo.

L'Associazione si propone di:

a) Esercitare, promuovere e favorire iniziative in ambito socio-economico, giuridico ed assistenziale di supporto alle attività tutelari degli associati, con particolare riferimento alla divulgazione della cultura per migliorare la qualità della vita delle persone annoverate nelle fasce deboli nel rispetto dei valori fondamentali della vita umana, delle aspettative ed aspirazioni legittime che ogni uomo esprime nel corso della sua intera esistenza;

b) Collaborare con istituzioni, Enti ed associazioni, pubbliche e private, per la soluzione di problematiche socio-economiche e giuridiche inerenti tali persone;

c) Svolgere attività di consulenza, organizzazione e programmazione di interventi nei diversi settori che possono riferirsi alla tutela di soggetti deboli sia con riferimento alla cura della persona che alla gestione ed amministrazione di patrimoni sia a favore di soggetti privati che pubblici;

d) Compiere e sostenere studi e pubblicazioni di tipo economico, tecnico-scientifico, e giuridico; raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività degli associati;

e) Svolgere attività editoriale nei campi sopraelencati;

f) Svolgere attività di informazione, formazione e mediazione culturale a favore degli associati e di terzi (Consorzi, Assistenti sociali, Personale ASL, Personale di strutture private e pubbliche), organizzando e sostenendo corsi di formazione, convegni, seminari sia in ambito nazionale che internazionale;

g) Partecipare a comitati di bioetica ed a commissioni tecniche per la stesura di progetti di legge e regolamenti sia in ambito regionale, sia nazionale che internazionale, nelle materie attinenti alla tutela dei soggetti deboli;

h) Accertare e certificare la qualità delle attività tutelari;

i) Promuovere e favorire scambi culturali ed informativi in materia tutelare con particolare riferimento alle problematiche di carattere giuridico e patrimoniale che emergono nell'assumere incarichi in ambito tutelare esercitando le funzioni di tutore, protutore, curatore ed amministratore di sostegno, di interesse comune tra gli associati e tra essi e terzi;

j) Promuovere, studiare e definire rapporti convenzionali diretti a favorire gli interessi dei soggetti deboli;

k) Assumere incarichi di tutore, protutore, curatore, amministratore di sostegno;

l) Costituire Associazioni consorelle.

L'Associazione potrà svolgere ed esercitare tutte le attività utili allo sviluppo ed al raggiungimento dei fini associativi; potrà compiere tutte le operazioni, ivi comprese quelle mobiliari, immobiliari e l'assunzione di partecipazioni o quote in Enti aventi scopi analoghi, affini, complementari, comunque funzionalmente connesse alla realizzazione delle finalità che l'Associazione si propone, con esclusione delle operazioni di raccolta dei risparmi e di altre vietate dalla vigente o futura legislazione.

A tal fine l'Associazione potrà patrocinare, promuovere, coordinare ed organizzare ogni iniziativa che venga ritenuta valida, ricadente negli ambiti di pertinenza di seguito elencati a titolo di esempio non esaustivo:

  • Indagine conoscitiva relativa alle persone incapaci rispetto alle loro condizioni psico-fisiche, socioeconomiche, patrimoniali e relazionali; individuazione delle necessità primarie e secondarie nell'ottica di un miglioramento;
  • Progettazione ed elaborazione dell'attività tutelare tesa alla:
  • Individuazione della collocazione idonea alle necessità peculiari delle persone cui è destinata;
  • Programmazione di interventi socioassistenziali e terapeutici anche in funzione delle disponibilità economiche del soggetto, il tutto teso al miglioramento della qualità della vita;
  • Programmazione della gestione del patrimonio per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e ricerca di eventuali ulteriori fonti reddituali (indennità, pensioni, assegni di cura, contributi);
  • Monitoraggio costante sul percorso evolutivo delle condizioni della persona con eventuali interventi correttivi del progetto tutelare;
  • Coordinamento degli interventi esterni a favore del tutelato e rendicontazione socio-assistenziale, sanitaria, economica e patrimoniale al Giudice Tutelare.
  • Studio ed elaborazione di progetti pilota per la realizzazione, l'adeguamento, la modifica di strutture ospitanti soggetti delle fasce deboli.

2 - I SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti che per le loro attività, con scopi analoghi o complementari, siano interessati all'attività dell'Associazione stessa.

Le categorie di SOCI sono:

  1. Soci promotori e fondatori: sono coloro che hanno dato vita all'Associazione;
  2. Soci ordinari: sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione condividendone lo spirito e svolgono attività conformi alle finalità di Egida;
  3. Soci fruitori: sono coloro che -accedendo all'Associazione -possono ottenere dall'Associazione stessa, consulenza e servizi;
  4. Soci sostenitori: sono coloro che pur non svolgendo attività diretta sostengono spiritualmente, economicamente e patrimonialmente l'Associazione.

Nuovi soci potranno essere ammessi:

a) Su proposta di due soci, di cui uno deve essere sempre uno dei soci fondatori, relativa a persone che si sono particolarmente distinte nello svolgimento dell'attività professionale o acquisito particolari meriti in ambito sociale, culturale e scientifico, di dette persone dovrà essere fornito, completo curriculum vitae;

b) Su domanda diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae.

Il Consiglio Direttivo, prima di valutare l'ammissione, darà incarico a due soci, di cui uno dovrà essere sempre scelto tra i soci fondatori o assimilati, di relazionare sulla persona che ha inoltrato la domanda, fissando il termine per il deposito della stessa.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a versare all' Associazione, dal momento in cui entrano a fame parte, una quota di iscrizione ed un contributo annuale fissati ogni anno, entro il 31 dicembre, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il contributo annuale deve essere versato entro il termine perentorio del 31 marzo a valere per l'anno solare.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve dame comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 31 agosto e gli effetti decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire gli effetti del recesso in data anteriore a quella del 1° gennaio dell'anno successivo.

La qualità di socio si perde per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Possono essere esclusi quei soci, ivi compresi i soci fondatori che, per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto, o per altri gravi motivi, rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all'Associazione. Fra i gravi motivi si annoverano tutte le cause che possono determinarne i provvedimenti di rimozione e sospensione dall'ufficio di tutore di cui all'art. 384 cod. civ., così come possono essere esclusi i soci che sono stati rimossi dall'ufficio di curatore o amministratore di sostegno con provvedimento del giudice tutelare non reclamato e determinato da negligenza, abuso della funzione o altra grave causa che l'autorità giudiziaria indicherà. Il Consiglio Direttivo potrà adottare il provvedimento di esclusione indipendentemente dalla preventiva pronuncia dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 384 cod. civ. o di qualsiasi altra disposizione di legge civile e penale.

In via cautelare il Consiglio Direttivo potrà altresì adottare preventivamente rispetto all'esclusione, provvedimento di sospensione dell'associato, fino a quando non sia fatta chiarezza sull'operato del medesimo.

A seguito del recesso o dell'esclusione l'Associazione provvederà a comunicare, per iscritto, a tutti gli Enti pubblici e privati, nonché a tutte le figure istituzionali ed ai soggetti privati, con cui e per cui l'Associazione opera, che il socio receduto non fa più parte dell'Associazione medesima; al riguardo ogni associato verrà reso edotto in modo espresso in occasione della sua ammissione. A tal proposito nulla potrà opporre l'associato che recede o che viene escluso dall'Associazione, anche ai sensi della legge in tema di trattamento dei dati personali disponibili.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì comunicare con le stesse modalità ed agli stessi soggetti di cui al comma precedente, anche il provvedimento di sospensione dell'associato.

L'associato raggiunto da provvedimento di sospensione, non potrà svolgere alcuna attività collegata con l'Associazione o discendente dalla medesima.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto a rimborsi. I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto.

Si impegnano inoltre a dare la loro fattiva ed operosa collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci, solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati. Ogni socio informerà regolarmente il Consiglio Direttivo, al meno due volte ali 'anno allo scadere del semestre, salva diversa richiesta del Consiglio Direttivo medesimo, in ordine alla propria attività collegata ad Egida o comunque rispetto tutte quelle attività che rientrano nelle finalità istituzionali associative, così da garantire costantemente la trasparenza, serietà, idoneità e professionalità in ragione del rapporto con l'Associazione medesima. La disciplina dei rapporti tra Egida ed i singoli associati verrà retta da un apposito regolamento interno, da rendersi comunque pubblico, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci a cura del Consiglio Direttivo. Si stabilisce comunque fin da ora che per ogni attività istituzionale dell'Associazione, manifestazione esterna e contatti con terzi privati o pubblici, sarà necessaria la presenza di almeno due soci, di cui almeno uno dovrà essere sempre scelto tra i soci fondatori, ferma la rappresentanza legale come da Statuto.

3 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Presidente dell'Associazione;
  • il Consiglio Direttivo; • il Comitato Scientifico;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri.

Gli organi collegiali saranno dotati di apposito libro verbali, da custodirsi presso la sede dell'Associazione.

- L'Assemblea dei Soci -

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata con avviso esposto nella bacheca della sede, su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, dovrà tenersi entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, potrà inoltre essere convocata su richiesta di almeno tre soci promotori-fondatori.

L'Assemblea si terrà in Torino od in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in territorio europeo. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci promotori-fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale.

Non è ammesso l'intervento mediante delega.

Spetta all'Assemblea dei soci:

  • fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
  • eleggere il Presidente dell'Associazione;
  • nominare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, che comunque non potrà essere inferiore a cinque né superiore a sette, i soci promotori-fondatori ne fanno comunque parte di diritto;
  • nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per Statuto;
  • deliberare sul bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
  • deliberare sulle altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare su proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
  • approvare il regolamento interno.

Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta, nonché da tre scrutatori qualora l'Assemblea dei soci sia elettiva ed abbia provveduto alla loro nomina.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal componente socio fondatore più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti.

Non raggiungendo il quorum, la sessione è rinviata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Le delibere delle assemblee sono valide se approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

- Il Presidente -

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci ed è comunque scelto tra soci fondatori; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo che sia socio fondatore.

Delega l'esercizio delle funzioni di tutore, protutore, curatore od amministratore di sostegno, nei termini consentiti dalla legge e dietro espressa delibera del Consiglio Direttivo che determina il contenuto della delega stessa.

- Il Consiglio Direttivo -

I componenti del Consiglio Direttivo, con l'esclusione dei soci promotori-fondatori che ne fanno parte di diritto, sono nominati dall' Assemblea dei soci.

Per la prima volta la determinazione del numero dei componenti e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Ne fa parte a pieno titolo il Presidente eletto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure tre suoi componenti lo richiedano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e le sue decisioni quanto ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti eletti dal Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea elettiva. Qualora per qualsivoglia motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per conseguire e dare attuazione agli scopi dell'Associazione per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

  • fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  • provvede alla nomina di un segretario e di un tesoriere che potranno essere scelti anche tra non soci con le funzioni determinate dal Consiglio Direttivo stesso;
  • può affidare ai suoi componenti ed a terzi anche non soci lo studio di determinate questioni o progetti per l'espletamento di prestazioni nell'interesse comune degli associati;
  • nomina i componenti del Comitato Scientifico composto da persone scelte anche tra non associati, particolarmente esperte nei campi di attività dell'Associazione;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • stabilisce il contributo annuale e la quota di iscrizione dell'Associazione;
  • delibera sull'ammissione, sulla sospensione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
  • approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci;
  • stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e relative norme e modalità;
  • stipula convenzioni a favore degli associati o dell'Associazione e comunque dei soggetti sottoposti a tutela giudiziaria nelle diverse forme previste dalla Legge;
  • nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati, emanando ogni provvedimento riguardante il personale;
  • conferisce e revoca procure e deleghe;
  • delibera l'assimilazione del socio ordinario a socio fondatore, su proposta motivata per iscritto di almeno due soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

- Il Comitato Scientifico -

Elabora valutazioni e direttive di carattere generale rispetto alle finalità culturali, sociali e scientifiche dell'Associazione, ivi comprese quelle editoriali.

Esprime pareri, su richiesta del Consiglio Direttivo, sulla corretta esplicazione dei contenuti giuridici, tecnici e scientifici, espressi in casi particolari, gestiti a nome dell'Associazione e che possono costituire valido precedente di riferimento rispetto ad interessi generali alla tutela dei soggetti deboli.

Esprime pareri, su richiesta del Consiglio Direttivo, relativamente alle attività esterne dell'Associazione, statutariamente previste.

Il Comitato Scientifico è sempre presieduto da un socio promotore-fondatore, nominato dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati su approvazione e con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di qualsiasi socio. Del Comitato scientifico potranno far parte le persone che si sono distinte per particolari meriti rientranti tra le finalità dell'Associazione e per professionalità riconosciuta. Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione.

L'attività del Comitato Scientifico è coordinata dal Presidente del Comitato stesso. Del Comitato stesso possono far parte anche soci ordinari e fondatori su decisione del Consiglio Direttivo.

- Il Collegio dei Revisori -

L'Assemblea dei soci potrà nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, e verifica la gestione amministrativa dell'Associazione riferendone all'Assemblea dei soci.

Esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale, lo stato patrimoniale ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci.

- Il Collegio dei Probiviri -

L'Assemblea dei soci potrà nominare ogni tre anni il Collegio dei Probiviri formato da tre componenti effettivi e due supplenti; tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, saranno devolute alla competenza del collegio.

Il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura; è escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

I probiviri possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • quota di iscrizione;
  • contributo annuale di Associazione;
  • proventi derivanti dall'esercizio delle proprie attività ed acquisti;
  • rendite patrimoniali;
  • contributi di Enti pubblici e Privati;
  • lasciti e donazioni.

5 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le eventuali spese residue, eccedenti le disponibilità patrimoniali dell' Associazione, saranno a carico dei soci. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad Ente o Associazione avente scopi analoghi od affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.

6 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

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